“Su tutto il territorio comunale è tassativamente vietato a chiunque di far esplodere, lanciare e accendere fuochi d’artificio, petardi, mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnici di vario genere e di qualsiasi tipo, compresi quelli ad effetto illuminante, anche se di libera vendita, dal 21 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025”. A disporlo è il Sindaco di Capri Paolo Falco, attraverso l’ordinanza sindacale numero 156. Fatto salvo che il fatto integri gli estremi di uno o più illeciti penali, l’inosservanza alla disposizione è punita con una sanzione amministrativa, da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, così come previsto dall’art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., secondo la procedura di cui alla Legge 689/81. Fermi restando i divieti e le sanzioni previsti dalla legge ordinaria, le violazioni al provvedimento comportano il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato, ai sensi dell’art. 13 della Legge 689/81 e s.m.i. e la successiva confisca ai sensi dell’art. 20 comma 5 della legge citata. Ai sensi dell’art. 18 Legge 24 Novembre 1981 n. 689, Autorità Amministrativa competente è il Sindaco di Capri al quale potranno essere inoltrati scritti difensivi secondo la procedura previsti dalla legge. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale e alle Forze di Polizia sono tenuti a far rispettare l’ordinanza avverso la quale, entro 60 giorni dalla pubblicazione, è ammesso ricorso al TAR Campania e, entro 120 giorni, è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato.